Canone Rai nella bolletta della luce. Ecco cosa succede se non paghi
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Canone Rai nella bolletta della luce. Ecco cosa succede se non paghi

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Cosa succede a chi non paga il canone Rai nella bolletta elettrica? Entra in campo l’Agenzia delle Entrate. Il decreto attuativo è in arrivo, «ma ci sono ancora criticità»

Canone Rai nella bolletta della luce. Ecco cosa succede se non paghi
Canone Rai nella bolletta della luce. Ecco cosa succede se non paghi

 

 

Nelle bozze del decreto attuativo del canone Rai in bolletta, secondo le disposizioni della legge di Stabilità 2016, si parla anche di cosa succederà in caso di mancato pagamento. Trattandosi di un’imposta a tutti gli effetti e indipendente dall’utilizzo o meno del servizio, l’evasione del canone Rai è equiparata all’evasione fiscale: spetterà dunque all’Agenzia delle Entrate il compito di accertare l’evasione e sanzionare chi non paga (dopo i solleciti da parte delle compagnie energetiche).

Le sanzioni sono pari a 5 volte il canone non pagato e si potranno estendere fino a 10 anni prima (è questo il termine di prescrizione del canone). Entro il 28 febbraio di ogni anno le società elettriche trasmetteranno all’Agenzia delle Entrate i dati per consentire la verifica del pagamento. Se entro l’anno successivo il cliente che non è in regola non avrà pagato, partiranno le azioni di recupero e le sanzioni, tra le quali però non dovrebbe esserci il distacco dell’energia elettrica.

Se a parole sembra facile, nei fatti non lo è. Riscuotere il canone Rai attraverso la bolletta elettrica presenta ancora «criticità» secondo l’Agenzia delle Entrate perché è indispensabile conoscere «la famiglia anagrafica» dell’utente che deve pagarlo, elemento non sempre certo. In questo senso l’Agenzia chiede che i Comuni si facciano parte attiva per comunicare i dati relativi alle famiglie anagrafiche.

Per il pagamento «assume cruciale importanza la corretta individuazione della famiglia anagrafica che, in modo del tutto peculiare rispetto alle diverse imposte del nostro sistema tributario, costituisce di fatto il soggetto passivo del tributo. Allo stato attuale, in attesa della costituzione della nuova Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, l’individuazione della famiglia anagrafica risulta particolarmente complessa», ha sottolineato il direttore gestione tributi dell’Agenzia delle Entrate, Paolo Savini, in un’audizione alla Commissione Anagrafe tributaria. Per superare la criticità, fino al completo avvio dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, il decreto attuativo in corso di emanazione da parte del Mise «dovrà prevedere che i Comuni siano tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate, su richiesta della stessa Agenzia delle entrate, i dati relativi alle famiglie anagrafiche».

Le novità introdotte con la legge di stabilità non hanno comunque modificato il presupposto impositivo che resta il possesso dell’apparecchio Tv, ha spiegato il dirigente dell’Agenzia. Il canone è dovuto una sola volta in relazione a tutte le residenze e dimore della famiglia anagrafica (agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità adozione o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora occasionale nello stesso comune).

In tale contesto, ai fini del corretto addebito del canone tv, nelle fatture di energia elettrica, è fondamentale disporre di corrette informazioni circa: i soggetti titolari di contratti per la fornitura di energia elettrica uso domestico; i soggetti esentati dal pagamento (soggetti con più di 75 anni e reddito non superiore a 6.713,98; le dichiarazioni di non possesso dell’apparecchio tv articolo; i pagamenti eseguiti con altre modalità da soggetti che pur essendo tenuti al pagamento del canone tv non dispongono di contratti elettrici uso domestico sul quale effettuare l’addebito (ad esempio il custode di una scuola che vive in locali resi disponibili dalla scuola stessa); le famiglie anagrafiche con le relative residenze.